Come ottengono il codice fiscale i cittadini stranieri: permesso di soggiorno, consolati, codice dello stato estero di nascita e usi pratici.
Chiunque abbia rapporti con la pubblica amministrazione o con soggetti privati italiani ha bisogno del codice fiscale: vale anche per i cittadini stranieri, residenti o meno in Italia. Lavoro, contratto d’affitto, utenze, conto corrente, iscrizione all’università, acquisto di un immobile: tutto passa dal codice fiscale.
I canali dipendono dalla situazione. Chi entra in Italia con visto per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare riceve il codice dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al momento della richiesta del permesso; chi chiede il permesso per altri motivi lo ottiene tramite la Questura. I cittadini UE e chi non risiede in Italia possono presentare il modello AA4/8 a qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate con passaporto o documento d’identità. Dall’estero la domanda si presenta al consolato italiano del paese di residenza.
Per chi è nato fuori dall’Italia, le posizioni 12–15 del codice non contengono un comune ma il codice dello stato estero di nascita, che inizia sempre con la lettera Z: ad esempio Z100 per l’Albania, Z129 per la Romania, Z210 per la Cina, Z404 per gli Stati Uniti. Conta lo stato di nascita, non la cittadinanza: un cittadino francese nato in Germania avrà il codice della Germania. L’elenco completo è nella pagina stati esteri. Attenzione agli stati non più esistenti: chi è nato in Unione Sovietica o in Jugoslavia può avere nel codice il codice storico dello stato dell’epoca.
Il calcolo usa il nome e il cognome come traslitterati sul passaporto: caratteri non latini (cirillico, arabo, cinese) entrano nella forma latina ufficiale del documento. Lettere accentate o speciali vengono ricondotte alle lettere base. Se il documento riporta più nomi, tutti contano nel calcolo. In caso di dubbi sulla resa del nome fa fede quanto registrato dall’Agenzia delle Entrate.
Per la domanda servono in genere: passaporto in corso di validità (o documento d’identità per i cittadini UE), permesso di soggiorno o richiesta di permesso per i cittadini extra-UE già in Italia, ed eventuale documentazione che motiva la richiesta se presentata dall’estero. L’attribuzione è gratuita e immediata.
Sì: basta un interesse concreto (acquisto immobiliare, eredità, rapporti contrattuali). La domanda si presenta a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o al consolato italiano all’estero.
No: il codice fiscale identifica la persona a fini fiscali. L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è un procedimento separato, legato alla residenza e al titolo di soggiorno.
No: in Italia serve il codice fiscale italiano. Codici esteri come il NIF spagnolo o l’SSN americano non lo sostituiscono.